Questa procedura permette l'annullamento di un documento solo nei
casi in cui il documento risulti duplicato o erroneamente trasmesso oppure l'errore
contenuto in esso non sia sanabile, laddove sia previsto, mediante la trasmissione di un documento
successivo. (es.: trasmissione di una dichiarazione "correttiva" o "integrativa").
Per quanto riguarda le dichiarazioni si evidenzia che non saranno accettate richieste di annullamento relative a documenti
per i quali il sistema informativo abbia iniziato la "liquidazione" ai sensi
degli articoli 36 bis del D.P.R. 600/73 e 54 bis del D.P.R. 633/72.
Per la richiesta di annullamento è necessario fornire i seguenti dati:
Codice fiscale del contribuente;
Protocollo del documento (rilevabile dalla ricevuta);
Modello e Anno-modello del documento.
La richiesta di annullamento è consentita per le seguenti tipologie di documenti:
730
770
770 Semplificato
Unico Persone fisiche
Unico Società di persone
Unico Società di capitali
Unico Enti non commerciali
IVA annuale
Iscrizione all'elenco dei sogg. all'art. 1, comma 1234, lett. a Legge n. 296/06
Comunicazioni all'Anagrafe Tributaria
Versamento unificato
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