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Denunce INAIL



Con il decreto legislativo del 23 febbraio 2000, n. 38 è stata data attuazione alla legge n° 144/1999 recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. In particolare è stato stabilito che la presentazione della denuncia nominativa degli assicurati da parte dei datori di lavoro debba essere contestuale all'inizio ovvero cessazione del rapporto di lavoro.

Nell'ottica di semplificare gli adempimenti previsti, l'Istituto Nazionale per le Assicurazioni contro gli Infortuni sul Lavoro ha richiesto all'Amministrazione Finanziaria di realizzare un servizio che permetta la comunicazione delle denunce da parte dei datori di lavoro ovvero degli intermediari abilitati, attraverso il canale telematico del fisco.

In alternativa alle altre modalità di presentazione attualmente previste (fax, posta elettronica, etc.), le denunce di inizio e cessazione di assicurazione sul lavoro, redatte dai datori di lavoro su modello conforme a quello attualmente in uso, possono essere presentate per il tramite di un intermediario abilitato.

La denuncia di inizio o di cessazione di assicurazione sul lavoro, regolarmente sottoscritta, dovrà essere presentata all'intermediario. In fase di preparazione del file da inviare tramite il servizio telematico, va indicato come responsabile della denuncia il codice fiscale dell'intermediario che effettua la trasmissione.

Per la predisposizione del file contenente la denuncia nominativa di assicurazione si deve utilizzare il prodotto "INAIL100" disponibile nella sezione "Software".

Le modalità di invio del file e di visualizzazione delle ricevute sono contenute nel paragrafo Presentazione dei documenti.


Riferimenti normativi

Decreto legislativo 23 febbraio 2000, n° 38, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 50 del 1 marzo 2000. "Attuazione della delega di cui all'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n° 144, recante disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Articolo 14, comma 2 (estratto).
"A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo (16 marzo 2000), i datori di lavoro soggetti alle disposizioni del testo unico debbono comunicare all'INAIL, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 12 del medesimo testo unico, il codice fiscale dei lavoratori assunti o cessati dal servizio contestualmente all'instaurazione del rapporto di lavoro o alla sua cessazione. In caso di omessa o errata comunicazione è applicata una sanzione di lire centomila per lavoratore.

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