Ti trovi in:

In primo piano

05-03-2012 - Compenso ai Caf e ai professionisti abilitati per l'assistenza fiscale relativa alle dichiarazioni – Mod. 730/2011



I compensi per l'attività di assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati nell'anno 2011, spettanti ai sensi dell'art. 38, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, sono erogati in base al decreto 29 marzo 2007, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2007.

Per quanto riguarda la misura dei compensi, l'articolo 4, commi da 30 a 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), ha previsto che:

  • per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • a decorrere dall'attività prestata nel 2012, la misura del compenso è fissata in euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

A breve sarà resa disponibile sul sito Entratel, per ciascun intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007, un'attestazione del numero delle dichiarazioni "730" elaborate e trasmesse per le quali spetta il compenso.

I Caf e i professionisti abilitati inviano la fattura, in formato cartaceo, al Dipartimento delle Finanze - Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità - Ufficio X - Piazza Mastai, 11 - 00153 ROMA - Codice Fiscale 80207790587.

Il compenso non spetta:


  • per le dichiarazioni integrative, rettificative, annullate e duplicate;
  • per le dichiarazione elaborate e trasmesse dai professionisti non inseriti nell'Elenco dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità;

Con riferimento ai professionisti, si rammenta che l'assistenza fiscale relativa alla presentazione del modello 730 può essere prestata solo dai soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, che abbiamo preventivamente presentato alla Direzione Regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, la comunicazione prevista dall'art. 21 del DM 31 maggio 1999, n. 164, corredata dalla prescritta documentazione (compresi il rinnovo della polizza assicurativa e relativa quietanza). I professionisti in possesso dei prescritti requisiti sono inseriti in un apposito "Elenco dei soggetti legittimati ad apporre il visto di conformità".

Per l'assistenza fiscale prestata nel 2011, la comunicazione è considerata valida se presentata entro il 30 giugno 2011.

In assenza di tali requisiti, il compenso non spetta.