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19-06-2012 - Compensi per la trasmissione F24 – Convenzione F24 cumulativo on line – Abrogazione dell'articolo 39, commi 4–quater e 4–quinquies del decreto–legge 1° ottobre 2007, n. 159



L'articolo 4, comma 34, della legge 12 novembre 2011, n. 183, ha abrogato, a decorrere dall'anno 2012, l'articolo 39, commi 4–quater e 4–quinquies del decreto–legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, concernente la previsione di un compenso per ogni modello F24 trasmesso a favore dei soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, aderenti alla Convenzione F24 cumulativo on line.
Pertanto, per l'attività di pagamento svolta a decorrere dal 1° gennaio 2012 non saranno corrisposti i compensi a carico del bilancio dello Stato.
Conseguentemente, fermo restando la validità della Convenzione stessa per quanto concerne le modalità di svolgimento del servizio, non sono più applicabili gli articoli 6 e 7, che regolano rispettivamente la remunerazione per il servizio reso dagli intermediari e la fatturazione.