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15-04-2014 - Compenso ai Caf e ai professionisti abilitati per l'assistenza fiscale relativa alle dichiarazioni 7 Mod. 730/2013



I compensi spettanti, ex art. 38, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, per l'attività di assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati nell'anno 2012, sono erogati ai sensi del decreto 29 marzo 2007, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2007.

Per quanto riguarda la misura dei compensi, l'articolo 4, commi da 30 a 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), ha previsto che:

  • per le attività svolte negli anni 2011, 2012 e 2013 non si procede all'adeguamento dei compensi previsto dall'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241;
  • a decorrere dall'attività prestata nel 2012, la misura del compenso è fissata in euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

A breve sarà resa disponibile sul sito Entratel, per ciascun intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007, un'attestazione del numero delle dichiarazioni "730" elaborate e trasmesse per le quali spetta il compenso.

I Caf e i professionisti abilitati inviano la fattura, in formato cartaceo, al Dipartimento delle Finanze - Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità - Ufficio VIII - Via dei Normanni, 5 - 00184 ROMA - Codice Fiscale 80207790587.

Il compenso non spetta:


  • per le dichiarazioni integrative, rettificative, annullate e duplicate;
  • per le dichiarazione elaborate e trasmesse dai soggetti non abilitati a prestare assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

Si rammenta che l'assistenza fiscale relativa alla presentazione del modello 730 può essere prestata solo dai soggetti iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, che abbiano preventivamente presentato alla Direzione Regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, la comunicazione prevista dall'art. 21 del DM 31 maggio 1999, n. 164, corredata dalla prescritta documentazione. Qualunque variazione (compresi il rinnovo della polizza assicurativa e relativa quietanza) relativa alla predetta comunicazione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verifica.

Per l'assistenza fiscale prestata nel 2013, la comunicazione è considerata valida se presentata entro il 30 giugno 2013.

In assenza di tali requisiti, il compenso non spetta.

Per la visualizzazione di tali attestazioni la versione dell'applicazione Entratel da utilizzare è la 5.2.5 dopo aver effettuato "Aggiorna documenti gestiti".