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03-03-2015 - Compenso ai Caf e ai professionisti abilitati per l'assistenza fiscale relativa alle dichiarazioni - Mod. 730/2014



I compensi spettanti, ex art. 38, comma 1, del d.lgs. 9 luglio 1997 n. 241, per l'attività di assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati nell'anno 2014, sono erogati ai sensi del decreto 29 marzo 2007, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2007.

Con riferimento ai compensi, l'art. 378, comma 1, del d.lgs. n. 241 del 1997, come modificato dall'art. 4, comma 30, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), ne fissa la misura in euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa ed euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

A breve sarà resa disponibi1e sul sito Entratel, per ciascun intermediario, in conformità a quanto previsto dal1'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007, un'attestazione del numero delle dichiarazioni "730" elaborate e trasmesse per 1e quali spetta 11 compenso.

I Caf e i professionisti abilitati inviano la fattura elettronica al Dipartimento delle Finanze - Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità - Ufficio VI (C.F. 80207790587).

Il codice univoco ufficio del predetto ufficio è il seguente:

E0BOHC

Per poter emettere fattura elettronica, qualora non sia stato ancora effettuato, è necessario accreditarsi al Sistema di Interscambio secondo le Regole tecniche di cui all'Allegato B del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.

Sui sito www.fatturapa.gov.it sono consultabili le informazioni relative alla fatturazione elettronica e alla procedura di accreditamento a1 Sistema di Interscambio (S.d.i.). Sono inoltre reperibili le modalità operative per la compilazione delle fatture, che tengono conto delle innovazioni introdotte dalla recente legge di stabilità 2015 in materia di "split-payment".

Il compenso non spetta:

  • per le dichiarazioni integrative, rettificative, annullate e duplicate;
  • per le dichiarazioni elaborate e trasmesse dai soggetti non abilitati a prestare assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.



Si rammenta che l'assistenza fiscale relativa alla presentazione del modello 730 può essere prestata solo dai professionisti iscritti ne1l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e ne1l'a1bo dei consulenti del lavoro, che abbiano preventivamente presentato alla Direzione Regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, la comunicazione prevista dal1'art. 21 del DM 31 maggio 1999, n. 164, corredata dalla prescritta documentazione. Qualunque variazione (compresi i1 rinnovo della polizza assicurativa e relativa quietanza) relativa alla predetta comunicazione deve essere comunicata all'Agenzia delle Entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verifica.

Per l'assistenza fiscale prestata nel 2014, la comunicazione è considerata valida se presentata entro i1 30 giugno 2014.

In assenza di tali requisiti, il compenso non spetta.

Per la visualizzazione di tali attestazioni la versione dell'applicazione Entratel da utilizzare è la 5.3.9.