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15-03-2021 - Compensi ai CAF e ai professionisti abilitati per lassistenza fiscale relativa alle dichiarazioni - Mod. 730/2020
I compensi spettanti ai sensi dell'art. 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, per l'attività di
assistenza fiscale prestata dai Caf e dai professionisti abilitati nell'anno 2020 sono erogati ai sensi del decreto 29 marzo 2007,
pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2007.
La misura dei compensi è stata rimodulata dal decreto 29 dicembre 2014, adottato sulla base dell'articolo 7
del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in relazione a ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. In particolare, le misure stabilite dal citato decreto sono:
- euro 13,60, euro 15,40 ed euro 16,90, per le attività svolte rispettivamente negli anni 2015, 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata. Il compenso indicato nel presente punto, ridotto del 25 per cento, è erogato per le dichiarazioni dei soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici;
- euro 14,30, euro 16,60 ed euro 17,70, per le attività svolte rispettivamente negli anni 2015, 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso in misura doppia è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta;
- euro 16,20, euro 18,30 ed euro 18,30, per le attività svolte rispettivamente negli anni 2015, 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175. Lo stesso compenso è erogato per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata salvo quanto previsto al primo punto nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.
L'articolo 1 del decreto ministeriale 1 settembre 2016 ha confermato la misura dei suddetti compensi, mentre l'articolo 2 ha stabilito che le risorse da destinare all'erogazione degli stessi non possono eccedere a decorrere dall'anno 2019 (quindi anche per il 2020) il limite di 216.897.790,00 e qualora per effetto dei compensi unitari, l'importo complessivo di quanto dovuto risulti superiore all'anzidetto limite di spesa annuale, gli importi spettanti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti. Pertanto, in applicazione dell'articolo 2, del citato decreto ministeriale, ai fini della fatturazione l'importo totale dei compensi deve essere ridotto del 44,843% cosμ come comunicato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze con nota prot. n. 9073, del 9 marzo 2021.
Il compenso non spetta:
- per le dichiarazioni integrative, rettificative, annullate e duplicate;
- per le dichiarazione elaborate e trasmesse dai soggetti non abilitati a prestare assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.
L'assistenza fiscale relativa alla presentazione del modello 730 può essere prestata solo dai professionisti iscritti nell'Albo dei
dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro, che abbiano preventivamente presentato
alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, la comunicazione prevista dall'art. 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164,
corredata dalla prescritta documentazione compresa la polizza assicurativa.
A tal proposito si ricorda che in base alla circolare 7/E del 2015 "...si ritiene che,
a decorrere dall'assistenza fiscale prestata nel 2015, il professionista debba essere abilitato dalla data di
apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, che sarΰ pubblicata sul sito internet
dell'Agenzia delle entrate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni".
Qualunque variazione (compresi il rinnovo della polizza assicurativa e relativa quietanza)
relativa alla predetta comunicazione deve essere comunicata all'Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verifica.
In assenza di tali requisiti, il compenso non spetta.
A breve sarà resa disponibile sul sito Entratel, per ciascun intermediario, in conformità a quanto previsto dall'art. 2, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007, un'attestazione del numero delle dichiarazioni "730" elaborate e trasmesse per le quali spetta il compenso.
L'attestazione sarà visibile nella sezione ricevute.
I Caf e i professionisti abilitati inviano la fattura elettronica al Dipartimento delle Finanze Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità Ufficio VI (C.F. 80207790587).
Il codice univoco ufficio del predetto ufficio è il seguente: E0BOHC.
Si evidenzia che nella fattura elettronica emessa deve essere esposta la predetta riduzione utilizzando le tre cifre decimali. In caso contrario il documento contabile sarà rifiutato dall'Ufficio ricevente.
Per poter emettere fattura elettronica, qualora non sia stato ancora effettuato, è necessario accreditarsi al Sistema di Interscambio secondo le Regole tecniche di cui all'Allegato B del D.M. n. 55 del 3 aprile 2013.
Sul sito www.fatturapa.gov.it sono consultabili le informazioni relative alla fatturazione elettronica e alla procedura di
accreditamento al Sistema di Interscambio (S.d.i.).
Di seguito si forniscono chiarimenti sui criteri adottati per l'individuazione delle dichiarazioni ai fini dei compensi sulla base del decreto 29 dicembre 2014 e della circolare n. 11 del 23 marzo 2015.
Dichiarazione senza modifiche (accettata)
La dichiarazione si considera senza modifiche (accettata) se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell'imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:
- indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune di domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all'Irpef;
- indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
- indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico (aggiunta/modifica della riga 1, col 4 del quadro dei familiari, in presenza di zero nella casella mesi a carico);
- compilazione del quadro I per la scelta dell'utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell'eventuale credito che risulta dal modello 730 (aggiunta del quadro I);
- scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F del modello 730 e richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell'apposito rigo del quadro F del modello 730. (aggiunta/modifica del quadro F, rigo F6).
Dichiarazione con modifiche
La dichiarazione si considera modificata se è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, ad esempio è variato l'importo di un onere già presente nella dichiarazione precompilata.
Dichiarazione con integrazioni
La dichiarazione si considera integrata se è trasmessa con integrazione di dati in aggiunta a quelli indicati nella dichiarazione precompilata, ad esempio viene inserito un onere che nella dichiarazione precompilata non era presente.
Dichiarazione senza delega
La dichiarazione si considera senza delega, in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l'accesso alla propria dichiarazione precompilata e si rileva dal prospetto di liquidazione del modello 730 casella "Sostituto, Caf o professionista non delegato" barrata.
Dichiarazione in assenza di precompilata
La dichiarazione si considera presentata in assenza di precompilata, in caso di mancata predisposizione da parte dell'Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata.
Dichiarazione congiunta
Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, in base a quanto disposto dal decreto del 29 dicembre 2014, il compenso corrisponde a quello previsto per la dichiarazione trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, in misura doppia. Detto compenso spetta anche in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta da parte di due soggetti esonerati dall'obbligo di presentazione della dichiarazione (circolare n. 11 del 23 marzo 2015). La dichiarazione viene considerata congiunta nel caso in cui la casella posta nel frontespizio e denominata "dichiarazione congiunta" risulta barrata ed è presente il codice fiscale del coniuge sulla dichiarazione dello stesso.
Dichiarazione dei soggetti esonerati
Ai fini della verifica dell'obbligo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, sono state verificate le condizioni di esonero di seguito rappresentate.
- Dichiarazioni con presenza del solo quadro A e/o B: PL/2020, la somma dei righi 1+2+3+6+7 = inferiore o uguale a 186.
- Dichiarazione con presenza del solo quadro B: colonna 2 "utilizzo" con codice 1 o 5.
- Dichiarazioni con presenza dei soli quadri A, B, C, D, E e FA in presenza delle seguenti condizioni desumibili dal prospetto di liquidazione PL del modello 730: IRPEF imposta lorda rigo 16 rigo 21 rigo 22 rigo 23 rigo 24 rigo 25 - rigo 26 rigo 27 rigo 59 < 11 e
- - se rigo 68 col.1 = zero e
- - se rigo 92 col.7 = zero e rigo 92 col. 6 <= 10 e
- - se rigo 93 col.7 = zero e rigo 93 col. 6 <= 10 e
- - se rigo 96 entrambe le colonne a zero e
- - se rigo 97 col. 7 = zero e
- - se rigo 99 col. 7 = zero e rigo 99 col. 6 <= 10 e
- - se rigo 98 col. 7 = zero e rigo 98 col. 6 <= 10 e
- - se rigo 100 col. 7 = zero e
- - se rigo 101 col. 7 = zero e
- - se nella dichiarazione non sono presenti righi D6 e D7 nel quadro D e
- - se nel PL risultano verificate tutte le due condizioni di seguito riportate:
- il rigo 67 col. 1 è = a zero
- nei righi da 91 a 93 e 99, colonna 3, non sono presenti importi.
Ai fini della classificazione delle dichiarazioni secondo le tipologie descritte sono state individuate prima le dichiarazioni congiunte e successivamente le dichiarazioni singole, secondo la sequenza di seguito indicata:
- dichiarazioni dei soggetti esonerati
- dichiarazioni senza delega
- dichiarazioni in assenza di precompilata
- dichiarazioni con integrazioni
- dichiarazioni con modifiche
- dichiarazioni senza modifiche.