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21-05-2026 - Compensi ai CAF e ai professionisti abilitati per l'assistenza fiscale relativa alle dichiarazioni - Mod. 730/2025



I compensi spettanti ai sensi dell’articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, per l’attività di assistenza fiscale prestata dai CAF e dai professionisti abilitati nell’anno 2025 sono erogati ai sensi del decreto ministeriale 29 marzo 2007, pubblicato nella G.U. n. 118 del 23 maggio 2007.

La misura dei compensi è stata rimodulata dal decreto ministeriale 29 dicembre 2014, adottato sulla base dell’articolo 7 del decreto legislativo 21 novembre 2014, n. 175, in relazione a ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa. In particolare, le misure stabilite dal citato decreto sono:

  • euro 13,60, euro 15,40 ed euro 16,90, per le attività svolte rispettivamente negli anni 2015, 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014, nonché in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l’accesso alla propria dichiarazione precompilata. Il compenso indicato, ridotto del 25 per cento, è erogato per le dichiarazioni dei soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi ai sensi dell’articolo 1, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e che non devono far valere oneri o detrazioni o altri benefici.
  • euro 14,30, euro 16,60 ed euro 17,70, per le attività svolte rispettivamente negli anni 2015, 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014. Lo stesso compenso, in misura doppia, è erogato per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.
  • euro 16,20, euro 18,30 ed euro 18,30, per le attività svolte rispettivamente negli anni 2015, 2016 e a partire dal 2017, se la dichiarazione è trasmessa con modifiche che comportano integrazioni anche in aggiunta a variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ai sensi dell’articolo 1 del d.lgs. n. 175 del 2014. Lo stesso compenso è erogato per l’elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in caso di mancata predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata, salvo quanto previsto al primo punto nelle ipotesi di soggetti esonerati e di rifiuto del contribuente di fornire la delega.

L’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 29 aprile 2026 (pubblicato nella G.U. serie generale del 09/05/2026) ha confermato la misura dei suddetti compensi, mentre l’articolo 2 ha stabilito che le risorse da destinare all’erogazione degli stessi non possono eccedere, a decorrere dall’anno 2026, relativamente alle attività rese nell’anno 2025, il limite di 195.297.790,00 euro. Qualora per effetto dei compensi unitari l’importo complessivo di quanto dovuto risulti superiore all’anzidetto limite di spesa annuale, gli importi spettanti a ciascun avente diritto sono proporzionalmente ridotti.

Pertanto, in applicazione dell’articolo 2 del citato decreto ministeriale, ai fini della fatturazione l’importo totale dei compensi deve essere ridotto del 54,912982% così come comunicato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze con nota prot. n. 21969 dell’11 maggio 2026.

Il compenso non spetta:

  • per le dichiarazioni integrative, rettificative, annullate e duplicate;
  • per le dichiarazioni elaborate e trasmesse dai soggetti non abilitati a prestare assistenza fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti e dei pensionati.

L’assistenza fiscale relativa alla presentazione del modello 730 può essere prestata, oltre che dai CAF, solo dai professionisti iscritti nell’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell’Albo dei consulenti del lavoro, che abbiano preventivamente presentato alla Direzione regionale competente in ragione del proprio domicilio fiscale, la comunicazione prevista dall’articolo 21 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164, corredata dalla prescritta documentazione, compresa la polizza assicurativa.

A tal proposito si ricorda che la circolare del 26 febbraio 2015, n. 7/E prevede che “... a decorrere dall’assistenza fiscale prestata nel 2015, il professionista debba essere abilitato dalla data di apertura del canale per la trasmissione delle dichiarazioni precompilate, che sarà pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, e comunque prima della trasmissione delle dichiarazioni”.

In caso di variazioni dei dati, degli elementi e degli altri atti indicati nella comunicazione, il professionista è tenuto a darne comunicazione all’Agenzia delle entrate entro trenta giorni dalla data in cui si verificano. Il professionista è tenuto a trasmettere a ogni scadenza della polizza assicurativa il suo avvenuto rinnovo, gli attestati delle quietanze di pagamento del premio (qualora lo stesso sia suddiviso in più rate), o copia integrale della nuova garanzia sottoscritta.

In assenza di tali requisiti, il compenso non spetta.

A breve sarà resa disponibile nell’Area Riservata di Entratel, per ciascun intermediario, in conformità a quanto previsto dall’articolo 2, comma 2, del citato decreto 29 marzo 2007, un’attestazione del numero delle dichiarazioni “730” elaborate e trasmesse per le quali spetta il compenso.

L’attestazione sarà visibile nella sezione ricevute.

I CAF e i professionisti abilitati inviano la fattura elettronica al Dipartimento delle Finanze – Direzione Agenzie ed Enti della Fiscalità – Ufficio IX (C.F. 80207790587).

Il codice univoco ufficio del predetto ufficio è il seguente: E0BOHC.

Si evidenzia che nella fattura elettronica dovrà essere riportata la predetta riduzione calcolata tenendo conto delle sei cifre decimali. In caso contrario il documento contabile sarà rifiutato dall’Ufficio ricevente.

Per poter emettere fattura elettronica, qualora non sia stato ancora effettuato, è necessario accreditarsi al Sistema di Interscambio secondo le Regole tecniche di cui all’Allegato B del decreto ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013.

Sul sito www.fatturapa.gov.it sono consultabili le informazioni relative alla fatturazione elettronica e alla procedura di accreditamento al Sistema di Interscambio (S.d.i.).

Di seguito si forniscono chiarimenti sui criteri adottati per l’individuazione delle dichiarazioni ai fini dei compensi, sulla base del decreto 29 dicembre 2014 e della circolare n. 11/E del 23 marzo 2015.

Dichiarazione senza modifiche (accettata)

La dichiarazione si considera senza modifiche (accettata) se è trasmessa senza modifiche dei dati indicati nella dichiarazione precompilata ovvero con modifiche che non incidono sulla determinazione del reddito o dell’imposta. Sono considerate tali le seguenti operazioni:

  • indicazione o modifica dei dati anagrafici del contribuente, ad eccezione del comune di domicilio fiscale, che potrebbe incidere sulla determinazione delle addizionali regionale e comunale all’Irpef;
  • indicazione o modifica dei dati identificativi del soggetto che effettua il conguaglio;
  • indicazione o modifica del codice fiscale del coniuge non fiscalmente a carico (aggiunta/modifica della riga 1, col 4 del quadro dei familiari, in presenza di zero nella casella mesi a carico);
  • compilazione del quadro I per la scelta dell’utilizzo in compensazione, totale o parziale, dell’eventuale credito che risulta dal modello 730 (aggiunta del quadro I);
  • scelta di non versare o di versare in misura inferiore a quanto calcolato da chi presta assistenza fiscale gli acconti dovuti, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F del modello 730 e richiesta di suddivisione in rate mensili delle somme dovute a titolo di saldo e acconto nei casi consentiti dalla normativa vigente, mediante la compilazione dell’apposito rigo del quadro F del modello 730 (aggiunta/modifica del quadro F, rigo F6).

Dichiarazione con modifiche

La dichiarazione si considera modificata se è trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, ad esempio è variato l’importo di un onere già presente nella dichiarazione precompilata.

Dichiarazione con integrazioni

La dichiarazione si considera integrata se è trasmessa con integrazione di dati in aggiunta a quelli indicati nella dichiarazione precompilata, ad esempio viene inserito un onere che nella dichiarazione precompilata non era presente.

Dichiarazione senza delega

La dichiarazione si considera senza delega in caso di rifiuto del contribuente di fornire la delega per l’accesso alla propria dichiarazione precompilata, circostanza che si rileva dal prospetto di liquidazione del modello 730 – casella “Sostituto, CAF o professionista non delegato” barrata.

Dichiarazione in assenza di precompilata

La dichiarazione si considera presentata in assenza di precompilata, in caso di mancata predisposizione da parte dell’Agenzia delle entrate della dichiarazione precompilata.

Dichiarazione congiunta

Nel caso di presentazione della dichiarazione in forma congiunta, in base a quanto disposto dal decreto del 29 dicembre 2014, il compenso corrisponde a quello previsto per la dichiarazione trasmessa con modifiche che comportano variazione dei dati indicati nella dichiarazione precompilata, in misura doppia. Detto compenso spetta anche in caso di dichiarazione presentata in forma congiunta da parte di due soggetti esonerati dall’obbligo di presentazione della dichiarazione (circolare del 23 marzo 2015, n. 11/E). La dichiarazione viene considerata congiunta nel caso in cui la casella posta nel frontespizio e denominata “dichiarazione congiunta” risulta barrata ed è presente il codice fiscale del coniuge sulla dichiarazione dello stesso.

Dichiarazione dei soggetti esonerati

Ai fini della verifica dell’obbligo di presentazione della dichiarazione da parte del contribuente, sono state verificate le condizioni di esonero di seguito rappresentate.

  1. Dichiarazioni con presenza del solo quadro A e/o B: prospetto di liquidazione del modello 730, la somma dei righi 1+2+3+6+7 è ≤ € 186.
  2. Dichiarazioni con presenza del solo quadro B: presenza di soli fabbricati con colonna 2 “utilizzo” compilata con codice 1 o 5.
  3. Dichiarazioni con presenza del quadro C, sez. VII, rigo C16: nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva, se l’imposta dovuta, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 8.4.1.1.1 dell’Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, n. 120707, al netto delle ritenute già operate, è ≤ € 10.
  4. Dichiarazioni con presenza del quadro M, sez. II A, rigo M31: nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva, se l’imposta dovuta, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 18.51.5 dell’Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, n. 120707, è ≤ € 10.
  5. Dichiarazioni con presenza del quadro M, sez. II A, rigo M32: nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva, se l’imposta dovuta, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 18.51.6 dell’Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, n. 120707, è ≤ € 10.
  6. Dichiarazioni con presenza del quadro M, sez. II A, rigo M33: nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva, se l’imposta dovuta, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 18.51.7 dell’Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, n. 120707, è ≤ € 10.
  7. Dichiarazioni con presenza del quadro M, sez. II A, rigo M34: nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva, se l’imposta dovuta, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 18.51.8 dell’Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, n. 120707, è ≤ € 10.
  8. Dichiarazioni con presenza del quadro M, sez. II A, rigo M35: nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva, se l’imposta dovuta, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 18.51.9 dell’Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, n. 120707, è ≤ € 10.
  9. Dichiarazioni con presenza del quadro M, sez. II A, rigo M36: nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva, se l’imposta dovuta, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 18.51.10 dell’Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, n. 120707, è ≤ € 10.
  10. Dichiarazioni con presenza del quadro M, sez. II A, rigo M38: nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva, se l’imposta dovuta, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 18.51.12 dell’Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, n. 120707, è ≤ € 10.
  11. Dichiarazioni con presenza del quadro M, sez. II B, rigo M54: nel caso di opzione per la tassazione sostitutiva, se l’imposta dovuta, determinata secondo quanto previsto al paragrafo 18.51.13 dell’Allegato C al Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 12 marzo 2025, n. 120707, è ≤ € 10.
  12. Dichiarazioni con presenza del quadro M, sez. III B, righi M76 e M77: se l’importo di colonna 2 è ≤ € 10 e nella colonna 3 non sono presenti importi.
  13. Dichiarazioni con presenza del quadro T, sez. VII, righi da T101 a T105: colonne da 1 a 4, non sono presenti importi.
  14. Dichiarazioni con presenza del quadro T, sez. IX, righi T116 e T117: se l’importo di colonna 2 è ≤ € 10 e nella colonna 3 non sono presenti importi.
  15. Dichiarazioni con presenza dei soli quadri A, B, C, D, L, W, M, T e FA in presenza delle seguenti condizioni desumibili dal prospetto di liquidazione del modello 730:
  • rigo 16 – rigo 21 – rigo 22 – rigo 24 – rigo 25 – rigo 26 – rigo 27 – rigo 59 ≤ € 10 (col. 1) e
  • se rigo 67 col.1 = € zero e
  • se rigo 70 col.1 = € zero e
  • se rigo 92 col.7 = € zero e rigo 92 col.6 ≤ €10 e
  • se rigo 93 col.7 = € zero e rigo 93 col.6 ≤ €10 e
  • se rigo 96 col.7 = € zero e rigo 96 col.6 ≤ €10 e
  • se rigo 97 col.7 = € zero e
  • se rigo 98 col.7 = € zero e rigo 98 col.6 ≤ €10 e
  • se rigo 99 col.7 = € zero e rigo 99 col.6 ≤ €10 e
  • se rigo 100 col.7 = € zero e
  • se rigo 101 col.7 = € zero e
  • se rigo 301 col.1 ≤ €10 e
  • se rigo 304 col.1 ≤ €10 e
  • se rigo 307 col.1 ≤ €10 e
  • se rigo 317 col.1 ≤ €10 e
  • se rigo 321 col.1 ≤ €10 e
  • se rigo 322 col.1 ≤ €10 e
  • se nel prospetto di liquidazione del modello 730 risultano verificate tutte le condizioni di seguito riportate:
    1. il rigo 66 col. 1 = € zero;
    2. il rigo 69 col. 1 = € zero;
    3. il rigo 150, colonne da 1 a 5, non sono presenti importi;
    4. nei righi da 91 a 93 e 99, colonna 3, non sono presenti importi;
    5. nei righi 301, 304, 307, 317, 321 e 322, colonna 2 e colonna 5, non sono presenti importi;
    6. nei righi 301, 304, 307 e 317, colonna 3, non sono presenti importi;
    7. nei righi 301, 304, 307, da 310 a 317, e da 320 a 323, colonna 6, non sono presenti importi.

Ai fini della classificazione delle dichiarazioni secondo le tipologie descritte sono state individuate prima le dichiarazioni congiunte e successivamente le dichiarazioni singole, secondo la sequenza di seguito indicata:

  1. dichiarazioni dei soggetti esonerati
  2. dichiarazioni senza delega
  3. dichiarazioni in assenza di precompilata
  4. dichiarazioni con integrazioni
  5. dichiarazioni con modifiche
  6. dichiarazioni senza modifiche.